Art. 26.
(Istruzione)

      1. I detenuti e gli internati che ne facciano domanda hanno diritto alla iscrizione e alla frequenza dei corsi di istruzione scolastica del primo e del secondo ciclo, nonché universitaria, nel rispetto delle regole di ammissione agli stessi.
      2. Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo, nonché, in quanto possibile, dei corsi di livello superiore e dei corsi di addestramento professionale, ai sensi delle disposizioni vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
      3. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.
      4. È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.
      5. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca dell'istituto, con piena libertà di scelta delle letture.